Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, inteso a disciplinare l'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nel quale sono anche determinati i contenuti del rapporto di pubblico impiego, le materie oggetto di contrattazione, l'istituzione e le modalità di svolgimento della contrattazione integrativa, nonché il procedimento negoziale il cui accordo conclusivo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica;

          b) definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e

 

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la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente di primo e di secondo livello sia titolare in forza di provvedimento dell'autorità politica;

          c) la verifica dei risultati conseguiti, anche per un periodo di tempo superiore all'anno, dal dirigente di primo e di secondo livello, con esclusione di quelli in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;

          d) l'accesso alla dirigenza di primo e secondo livello normalmente per concorso pubblico, riservato al personale in possesso di adeguati requisiti professionali e attitudinali, istituendo figure di vertice con distinte responsabilità gestionali-organizzative;

          e) il conferimento di incarichi dirigenziali di primo e di secondo livello a estranei all'amministrazione nell'ambito di una quota ordinaria del dieci per cento dei posti previsti nel ruolo di ciascuna amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, compresi gli enti pubblici nazionali, nonché nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, la cui durata in servizio non può superare la permanenza dell'autorità politica che ha attribuito l'incarico;

          f) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione nel caso che sia accertato, a seguito di procedura che preveda il contraddittorio della parte interessata, il mancato conseguimento degli obiettivi formulati nel piano esecutivo di gestione annuale o pluriennale;

          g) la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni

 

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sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche qualifiche dirigenziali e alle relative attribuzioni.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione. Decorso tale termine il decreto legislativo è comunque emanato.